Il secondo decreto Bersani sui Mutui (Bersani bis)

Nel secondo decreto Bersani si è intervenuto, invece, sui mutui per l’acquisto della prima casa. È stato, anzitutto, previsto il divieto di applicazione di clausole penali nel caso in cui il cliente richieda l’estinzione anticipata o parziale del contratto di mutuo e, in secondo luogo, è stata disciplinata la possibilità di rinegoziare le condizioni del mutuo presso la propria banca e la surrogazione del mutuo (c.d. «portabilità» del mutuo) cioè il trasferimento del mutuo ad un’altra banca disposta a praticare condizioni migliori. In entrambi i casi, le norme tendono a favorire la possibilità per il mutuatario di sciogliere il vincolo contrattuale senza oneri o spese e «trasportare» il finanziamento presso una banca diversa a condizioni più vantaggiose. C’è, comunque, da dire che mentre l’operazione di rinegoziazione è del tutto senza oneri, l’operazione di surroga non è di fatto completamente gratuita essendo necessario l’intervento del notaio la cui parcella - come da impegno del Consiglio Nazionale del Notariato - è comunque limitata ad alcune centinaia di euro e la cui spesa viene nella maggior parte dei casi sostenuta dalla nuova banca che subentra per acquisire il cliente.
Ma che fatica, convincere le banche che questa era la strada indicata dal legislatore: a più di un anno dall’entrata in vigore di queste norme, infatti, sono poche le banche che attuano la rinegoziazione e la «portabilità» del mutuo senza oneri per i risparmiatori tanto che l’Antitrust ha aperto ben ventitrè istruttorie a carico delle banche più importanti.

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